Condizioni generali di contratto
ARTICOLO 1. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE E DEL FIRMATARIO
- Il Conducente e il Cliente del presente contratto garantiscono di avere l’età e possedere l’abilitazione alla guida del veicolo locato come previsto dalla legge. Il conducente inoltre dichiara di non versare in condizioni fisiche e/o psichiche, nel più ampio senso intese, tali da rendere per qualsiasi ragione, anche temporanea o transitoria, vietata o sconsigliate la guida di autoveicoli. Si precisa fin da ora che il Cliente, gli intestatari della carta di credito, e tutti i conducenti autorizzati sono solidalmente responsabili delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.
- Sono autorizzati alla guida i dipendenti, individuati nominativamente come da separato elenco sottoscritto da entrambe le parti, se il Cliente è persona giuridica o impresa individuale; il Cliente stesso se il Cliente è persona fisica; in ogni caso, chiunque autorizzato in forma scritta dal locatore, purché in possesso di idonei requisiti di legge per la conduzione del veicolo; chiunque autorizzato in forma scritta dal locatore.
- È espressamente previsto il divieto, per il Cliente, di cedere a qualunque titolo, anche in semplice detenzione temporanea, l’autoveicolo, o consentirne il sequestro, il pignoramento ovvero l’aggressione da parte dei suoi creditori. Il Conducente e il Cliente non potranno sublocare l’automezzo a terzi, ovvero cedere a terzi il presente contratto di locazione, se non previa autorizzazione scritta da parte del Locatore. In ogni caso, ogni provvedimento e/o procedimento che possa incidere sul diritto di proprietà e/o su ogni altro diritto sull’autoveicolo del Locatore, dovrà essere comunicato tempestivamente, ove possibile, dal conduttore alla Vernocchi Rent srl.
- L’autoveicolo non dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere inefficaci, invalide o non applicabili le polizze d’assicurazione, e in stati dove non sia valida la carta verde e comunque in tutti quei casi in cui la Compagnia Assicuratrice, in base al regolamento contrattuale e di legge, possa contestare fondatamente la validità della polizza, in particolare per fatto e/o per colpa e/o firmatario. In caso di inosservanza, il Cliente, ed il Conducente saranno unici responsabili dei danni eventualmente arrecati, e nei confronti dei medesimi la Vernocchi Rent srl avrà pieno diritto di rivalsa senza eccezioni.
- Il Conducente e il Cliente non dovranno utilizzare l’autoveicolo per competizioni di qualsiasi genere, per trainare, rimorchiare, spingere altro veicolo.
- L’autoveicolo non potrà essere adibito al trasporto di persone e/o di cose in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione e quello “uso e manutenzione’’ della casa costruttrice, né tanto meno al trasporto di persone e cose in violazione di legge o anche sotto corrispettivo.
- L’autoveicolo dovrà essere condotto ed utilizzato con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Conducente e il Cliente rimangono custodi dell’autoveicolo e si assumono l’impegno di conservare ed eseguire la manutenzione dello stesso osservando le istruzioni del manuale operativo e di manutenzione e di tutti gli altri eventuali documenti di cui l’autoveicolo sia munito. Il Conducente ed il Cliente si impegnano altresì ad eseguire tutte le operazioni di revisione presso la motorizzazione Civile previste dalla legge. Dall’effettiva materiale consegna del veicolo, e fino alla sua restituzione così come risultanti dal verbale di consegna/riconsegna, il Conducente ed il Cliente saranno solidalmente responsabili di tutti i danni causati dall’autoveicolo, sia a se stessi che a terzi o a beni, e delle relative conseguenze civili o penali derivanti dall’uso improprio dell’ autoveicolo noleggiato. Il Conducente e il Cliente sono altresì esclusivamente responsabili di tutti i rischi di smarrimento, furto e distruzione dell’ autoveicolo o dei suoi componenti, accessori o equipaggiamenti eventualmente installati successivamente. Vernocchi Rent Srl potrà sempre sostituirsi al Conduttore ed al Cliente ai fini della manutenzione, revisione, messa in sicurezza e quant’altro necessario alla manutenzione dell’autoveicolo locato. Il Conducente ed il Cliente dovranno utilizzare l’autoveicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del codice della strada e comunque a tutta la normativa vigente in materia e risponderanno personalmente di tutte le eventuali infrazioni.
- Il Conducente ed il Cliente provvederanno al pagamento (direttamente, in caso di contestazione immediata) di tutte le sanzioni elevate per le violazioni commesse, nonché di tutte le eventuali spese giudiziarie e accessorie dovute in seguito a procedimenti legali e/o amministrativi generati da infrazioni al suddetto Codice e comunque da infrazioni della normativa sulla circolazione al momento e nel luogo vigente. Eventuali multe con eventuali spese giudiziarie e/o di recupero dei crediti notificate al locatore saranno comunemente rimborsate dal Conducente e/o dal Cliente a semplice richiesta della Vernocchi Rent srl.
Nel caso di contravvenzioni stradali queste verranno inviate a V-Rental, saremo poi noi a fornire le generalità del conducente e la relativa documentazione alle Autorità competenti. Il costo della gestione della pratica per ogni rinotifica ammonta a 50,00€ (iva compresa). - Il Cliente dichiara di non essere mai stato oggetto ne di avere conoscenza diretta o indiretta di azioni e/o atti e/o episodi intimidatori, di tentativi di estorsione, di racket, nonché di attentati alla propria persona e ai propri beni, nonché ai beni facenti capo alla Società di cui ha rappresentanza legale.
- Il Locatore si riserva comunque di verificare, in qualsiasi momento, stato e condizione dell’autoveicolo, facendo predisporre in caso gli interventi di manutenzione ritenuti necessari. In tal caso il Cliente dovrà mettere a disposizione del locatore gli autoveicoli concordando modalità e tempi degli interventi.
- Il Locatore si riserva il diritto di concedere l’auto in locazione solo previa installazione del localizzatore satellitare e/o di poter in ogni momento richiamare l’auto per la installazione dello stesso con semplice richiesta fattane al Cliente e/o al Conducente. Il Locatore accetta fin da ora e dichiara di essere a conoscenza da qui che l’ autoveicolo oggetto di noleggio potrebbe esserne dotato.
ARTICOLO 2. OBBLIGHI E CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
Il Locatore si impegna a fornire ogni autoveicolo in perfette condizioni di marcia, in ordine con i controlli periodici previsti dalla Casa produttrice, in particolare in regola con i livelli dei liquidi e con gli pneumatici, in condizioni di sicurezza e di efficienza generali. Al momento della consegna dell’autoveicolo, verrà redatto apposito verbale recante la descrizione dello stato dell’ autovettura, che verrà sottoscritto dalle parti.
- L’autoveicolo è altresì fornito e mantenuto nel tempo dal Locatore provvisto di bollo, con copertura assicurativa RCA ai sensi della L.24 dicembre 1969 n.990; copertura kasko se prevista esplicitamente, furto e incendio. L’importo delle franchigie sarà addebitato al conduttore al momento della riconsegna dell’automezzo (vedi tabella franchigie).
La copertura è sempre esclusa nelle seguenti ipotesi:
- danni verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- danni verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare e radioattività.
- danni determinati o agevolati dal dolo del conducente.
- danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestato.
- danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati.
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- danni ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione.
- danni derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato.
- danni verificatisi quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- danni verificatisi quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- danni conseguenti alla circolazione fuori strada.
- danni causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo o colpa grave, da parte del conduttore, dipendenti, o collaboratori, coniuge.
ARTICOLO 3. FURTO/SMARRIMENTO DI DOCUMENTI TARGHE E CHIAVI
- In caso di furto o smarrimento del libretto di circolazione, delle targhe, di un a o più chiavi dell’autoveicolo, o di altra documentazione, spese di rinnovo e o ripristino, saranno a carico del Conducente e del Cliente in solido (Vedi Servizi aggiuntivi e tariffe).
ARTICOLO 4. RESTITUZIONE DEL VEICOLO E MANDATO AL RITIRO
- Alla conclusione del rapporto di noleggio, il Cliente si obbliga a restituire il veicolo noleggiato al Locatore presso la sua sede, salvo diverso accordo. Il veicolo dovrà essere riconsegnato corredato di tutti i documenti di bordo, delle chiavi e nello stato in cui era al momento della consegna, salvo l’usura dovuta al normale utilizzo.
Il veicolo viene consegnato al Cliente con il pieno di carburante. Nel caso in cui il Cliente per cause di forza maggiore non riesca a riconsegnarlo con il pieno di carburante il Locatore fatturerà al Cliente l’importo del carburante mancante al prezzo di 2,50 €/litro e 20,00 € una tantum per il servizio di rifornimento. - Al momento della restituzione, l’autoveicolo sarà controllato da un dipendente/delegato del Locatore in presenza del Cliente o suo rappresentante. Eventuali difetti o danni all’autoveicolo, con le eventuali osservazioni delle parti, dovranno essere e verranno riportati per iscritto sul verbale di riconsegna e costituiranno la base per la quantificazione dei costi per riparazioni e ripristini. Indipendentemente dalla sottoscrizione del verbale, dai vizi riscontrati immediatamente alla restituzione del veicolo o dichiarati dal Cliente o chi per esso, e restano salvi i termini di legge per la denuncia di vizi anche non riscontrati e/o non espressamente inseriti nel verbale al momento della redazione del verbale anzidetto. Pertanto il Locatore potrà segnalare vizi anche successivamente al ritiro e, qualora essi non siano visibili al momento della riconsegna – per esempio perché il veicolo ha necessità essere portato al lavaggio per poter verificare lo stato della carrozzeria e delle altre componenti – essi potranno essere denunciati comunque entro 8 giorni dalla loro scoperta dovendo in tal caso considerarsi “ vizi occulti” per espressa previsione contrattuale che Cliente e Locatore, sottoscrivendo, accettano.
- Il Conducente e il Cliente riconoscono sin d’ora al soggetto incaricato della riconsegna ogni potere in merito alla sottoscrizione del predetto verbale dichiarando di dare per rato ed accettato il riconoscimento dei danni e inconvenienti che l’incaricato alla riconsegna, con la sottoscrizione del verbale, avrà effettuato.
- Fatti salvi i sinistri e relativi danni denunciati per iscritto dal conduttore al locatore in data anteriore alla riconsegna, ogni danno e inconveniente è escluso dall’ambito di applicazione dell’art.2 del presente contratto e dovrà essere risarcito per intero dal Conducente e/o dal Cliente, che ne risponderanno in via solidale verso il Locatore. Qualora inoltre dalla condotta del Conducente derivi un aumento della polizza assicurativa a qualsiasi titolo tale somma sarà dovuta al locatore per intero ovvero potrà essere pattiziamente stabilita tra le parti in via forfettaria per iscritto.
- Qualora, per qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà del Cliente, l’autoveicolo non sia riconsegnato nei 7 (sette) giorni successivi alla scadenza, naturale o anticipata o alla risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di noleggio, il Cliente ed il Conducente saranno tenuti, in via solidale fra loro, a corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento/indennizzo per la mancata disponibilità del veicolo e per tutto il periodo in cui essa si prolunghi, una somma corrispondente al canone pattiziamente stabilito (ovvero, se superiore, una somma corrispondente al canone calcolato sulla base delle tariffe in vigore presso la Vernocchi Rent srl, che il Cliente e Conducente dichiarano di conoscere per essere state preventivamente fornitegli), che verrà fatturato.
- È riconosciuta in ogni caso al Locatore la facoltà di richiedere alla A.G. l’ordine di riconsegna di detto autoveicolo ovvero, a titolo di penale il risarcimento del danno da mancata restituzione da quantificarsi in base alla valutazione commerciale dell’autoveicolo, secondo la pubblicazione “EUROTAX GIALLO al momento della mancata riconsegna del veicolo.
- Al Locatore, in ogni caso, scaduto il contratto e nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto alla restituzione, qualora venga rinvenuto dal proprio personale, il veicolo locato in spazio e/o strada pubblica, privo di custodia, è riconosciuta, senza riserva, la facoltà di prelievo del veicolo stesso con le proprie chiavi senza alcun preventivo avviso del conduttore e/o firmatario. Del prelievo diretto in ogni caso il Locatore darà pronta comunicazione scritta al conduttore. Tutti i costi di prelievo sono a carico del conduttore.
- Al verificarsi comunque della mancata restituzione del veicolo, il Locatore potrà rientrare in possesso del suo autoveicolo, inclusi gli accessori, anche se in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno del Conducente e/o Cliente, senza preavviso e con facoltà di accedere nei locali ove detti autoveicoli si trovano e rimuoverli, agendo in ogni caso nei limiti di quanto legalmente consentito, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie, e ciò per il fatto che con la sottoscrizione del presente contratto, il Conducente e Cliente espressamente e anticipatamente autorizzano il Locatore e i suoi dipendenti ad agire come sopra descritto (intendendo conferire anche apposito mandato irrevocabile, nell’interesse del Locatore al compimento di dette attività) al fine rientrare in possesso dei beni di sua proprietà. Le parti convengono espressamente che la presente clausola ha valore essenziale nel contesto delle pattuizioni e che il locatore si è indotto a contrarre sul presupposto dell’inserimento della stessa nelle pattuizioni contrattuali.
ARTICOLO 5. CANONE DELLA LOCAZIONE
- Il costo per la locazione dell’autoveicolo oggetto di contratto varia in base ai giorni di noleggio e alla tariffa chilometrica scelta. Il canone di locazione matura integralmente e senza frazionamento orario dalla data di presa in consegna del veicolo e, comunque, dalle 24 ore successive alla comunicazione di messa a disposizione dello stesso al conduttore, in assenza di espressa rinuncia ad avvalersene inviata per iscritto, e fino al giorno della effettiva restituzione.
- Il pagamento potrà avvenire sia in contanti che con carta di credito o bonifico ovvero l’autoveicolo potrà essere prenotato e riservato anche tramite il sito www.v-rental.it. La prenotazione potrà dirsi registrata solo con l’intervenuta accettazione scritta da parte del Locatore, ferma la riserva a rifiutare la proposta di noleggio del Cliente.
- Per ogni giorno di ritardo nella riconoscenza alla scadenza del periodo di noleggio è dovuta al Locatore una somma pari a quella pattuita per il noleggio salvo quanto specificato al precedente articolo 4 per quanto attiene la facoltà del locatore di richiedere in ogni momento la restituzione dell’ autoveicolo.
- Nel caso in cui il prezzo di noleggio fosse originariamente scontato o agevolato, la somma dovuta giornalmente per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà invece corrispondente alla tariffa standard e non sarà in alcun modo scontata né agevolata.
- Nel caso di noleggio mensile o plurimensile, il Locatore ha diritto ad una tariffa agevolata, in proporzione ai mesi di noleggio pattuiti. Pertanto, maggiori saranno i mesi di durata del noleggio, proporzionalmente maggiore sarà l’agevolazione cui avrà diritto. Tuttavia, in linea con quanto stabilito al paragrafo precedente, qualora l’autovettura sia restituita prima della scadenza del termine di noleggio calcolato su base mensile o plurimensile, il Locatore perderà il diritto all’agevolazione originariamente concordata ma il costo del noleggio sarà calcolato sul valore dei ogni singolo mese di noleggio di cui ha usufruito, rinunciando ad ogni diverso sconto di agevolazione di sorta.
ARTICOLO 6. DEPOSITO CAUZIONALE
- È facoltà del Locatore, all’atto della stipula del contratto di noleggio, richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale mediante “impegno sulla propria carta di credito”. In tal caso, la somma concordata risulterà pre-addebitata a garanzia dell’esatto adempimento, da parte del Cliente di tutte le obbligazioni, di qualsiasi natura e specie, traenti e origine dal presente contratto (fra cui, a mero titolo esemplificativo e senza pretese di tassatività: il risarcimento del danno o delle franchigie in caso di sinistri, importi dovuti per mancata riconsegna dell’auto, ovvero per riconsegna senza il pieno di carburante; il rimborso di sanzioni amministrative, e così via). Il Cliente autorizza sin d’ora il Locatore, nei limiti della somma pre-addebitata ad effettuare l’incasso di quanto dovuto al locatore. Viceversa, lo sblocco della somma pre-addebitata verrà effettuata dal Locatore soltanto una volta verificata la definitiva assenza di ragioni creditorie nei confronti del Cliente e/o del Conducente.
ARTICOLO 7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- La violazione di una o più previsioni contenute nel presene accordo da parte del conduttore legittima il locatore alla risoluzione di diritto del presente contratto nonché la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno arrecatogli.
ARTICOLO 8. LEGGE APPLICABILE E DEROGA AL FORO COMPETENTE
- Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.
- Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, o risoluzione del presente contratto, sarà competente il foro di Rimini con esclusione, pattiziamente accettata di ogni altro Foro.
ARITCOLO 9. TRADUZIONE
- In caso di traduzione la versione scritta in Italiano del presente contratto prevale su ogni altra quanto a significato ed interpretazione del suo contenuto.
ARTICOLO 10. TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Legge 675/96 e successive modifiche)
Informativa: Si informa il Cliente che, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31.12.1996 n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali forniti, così come quelli che saranno indicati nel futuro nell’ ambito delle offerte e per rapporti di fornitura, saranno oggetto di trattamento per finalità connesse a gestioni fiscali, contabili, civilistiche, amministrative, di marketing, commerciali, promozionali, controllo qualità, statistiche e analisi di mercato. Il conferimento dei dati richiesti o forniti è indispensabile ai fini della stipulazione, del mantenimento e della prosecuzione dei rapporti in essere e di quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. I predetti dati potranno essere comunicati/diffusi, oltre che nei casi previsti dalle leggi, regolamenti, normative comunitarie ecc.. anche a quei soggetti la cui comunicazione risulti necessaria o sia comunque funzionale ai fini dell’ instaurazione del rapporto, oltre che a società controllate, controllanti, collegate, partecipate, agli istituti bancari, agli studi professionali che prestano attività in favore dell’azienda, e soggetti eventualmente incaricati della revisione del bilancio della nostra società, alle società che effettuano indagini di mercato, alle nostre agenzie pubblicitarie, ai soggetti che forniscono alla nostra azienda servizi di elaborazione dati, alle società di assicurazione, intermediazione finanziaria, factoring, di recupero crediti, nonché al nostro personale dipendente. I dati saranno conservati presso la nostra società per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Il conduttore potrà altresì, in relazione ai precedenti trattamenti, esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge 675/96.
Consenso. In relazione all’informativa fornita il conduttore esprime il consenso in base agli artt. 1120 l.675/96 al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dal citato art. 13 L. 675/96 richiamata.
Si informa altresì il Cliente/Conducente che il veicolo potrebbe essere dotato, prima della concessione in locazione ed anche successivamente al suo inizio a semplice richiesta del Locatore, di localizzatore satellitare. Con la sottoscrizione del presente accordo il conduttore dichiara di nulla opporre in tale senso prestando anche ai fini del presente articolo il proprio consenso.